...dal Sole 24 ore del 20/02/1995

 

Doppia ricevuta in tintoria: una all'acconto, una al saldo

Alcuni lettori segnalano che la Guardia di finanza sta effettuando numerosi controlli concentrati sulle lavanderie-tintorie al servizio del pubblico, verbalizzando, in più casi, la mancata emissione della ricevuta fiscale a fronte del pagamento anticipato della prestazione.
Le violazioni riscontrate si possono ritenere involontarie in quanto originate da un chiarimento ministeriale risalente al 1983 (la circolare n. 52 del 6 Giugno, successiva al Dm del 28 Gennaio) e superato dall'emanazione del Dm 30 Marzo 1992, entrato in vigore il 1^ Gennaio 1993 e non sufficientemente divulgato presso gli operatori del settore.
Recita infatti il comma 2 dell'articolo 1 del Dm 30 Marzo 1992, riguardante le caratteristiche dei vari tipi di certificazione: "La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare, utilizzando stampati sostanzialmente conformi al modello A allegato al presente decreto, all'atto del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, antecedente o successivo al momento di ultimazione della prestazione e copia della stessa deve essere consegnata contestualmente al cliente. In ogni caso, all'atto dell'ultimazione della prestazione, deve essere rilasciata ricevuta fiscale o fattura-ricevuta fiscale".
Questa disposizione normativa ha il merito di avere eliminato l'incongruenza contenuta nel chiarimento ministeriale del 1983: l'annotazione a registro iva della somma anticipata dal cliente era affidata alla buona volontà del prestatore del servizio, mentre l'emissione della ricevuta fiscale a prestazione ultimata avrebbe potuto restare un adempimento alquanto aleatorio, perchè riscontrabile dalla Guardia di Finanza solo se il cliente fosse stato intercettato in uscita dalla lavanderia-tintoria con il pacco degli indumenti puliti.
Stabilito comunque che dal 1 Gennaio 1993 è obbligatorio emettere e rilasciare la ricevuta fiscale nel momento in cui il cliente paga anticipatamente, anche se in parte, il prezzo di qualsiasi prestazione a seguire, resta da analizzare il reale significato del termine "in ogni caso" inserito nel comma 2. Sembrerebbe, infatti, che sussista l'obbligo di emettere e rilasciare una seconda ricevuta fiscale nel momento in cui il cliente ritira la biancheria o i capi di vestiario per i quali ha prepagato il prezzo del servizio. Tuttavia, tale procedura avrebbe comportato un superfluo aggravio degli adempimenti che già numerosi incombono in capo agli imprenditori artigiani.
Gli uffici ministeriali si sono probabilmente resi conto dell'incertezza che può ingenerare la terminologia usata dal legislatore e opportunamente hanno puntualizzato nella circolare del 23 Luglio 1993 che, qualora il pagamento dell'intero corrispettivo venga effettuato anteriormente all'ultimazione della prestazione, la ricevuta fiscale deve essere rilasciata solo all'atto del pagamento del corrispettivo medesimo. Nell'ipotesi in cui venga effettuato un pagamento parziale, la ricevuta fiscale deve essere emessa all'atto del pagamento, limitatamente all'ammontare corrisposto, fermo restando, all'ultimazione della prestazione, l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale per il residuo ammontare pagato, avendo cura di indicare gli estremi delle ricevute fiscali in precedenza emesse.
Il pur apprezzabile chiarimento ministeriale omette, peraltro, di considerare e di tutelare la posizione del prestatore e del cliente nell'eventualità del controllo volante della Guardia di Finanza "nelle immediate adiacenze"del negozio. Ammesso che il cliente, al momento del ritiro dei beni affidati alla lavanderia (ma l'esempio vale per tutti i casi di prestazione di servizio), non sia in grado per varie ragioni di esibire la ricevuta fiscale comprovante il precedente saldo della prestazione, le giustificazioni verbali non potrebbero essere prese in considerazione e scatterebbero perciò sanzioni a carico di entrambi i corresponsabili.

 Così si può dimostrare di essere OK con il fisco

Alcuni accorgimenti possono essere utili per dimostrare, sul piano fiscale, la correttezza del prestatore del servizio nel caso di una verifica del tipo di cui abbiamo parlato sopra.
Nella ricevuta da emettere a fronte della riscossione del corrispettivo è opportuno dettagliare la natura della prestazione richiesta e gli eventuali beni affidati dal cliente e annotare la dicitura "Pagamento anticipato per prestazione differita"; inoltre il cliente dovrà essere avvertito che, all'atto del ritiro dei beni o al termine del servizio ricevuto, è indispensabile che egli sia in possesso della ricevuta fiscale, sulla quale il prestatore apporrà poi un'ulteriore annotazione quale "Prestazione ultimata il ... alle ore ...". Non si intravedono, invece, motivi per riportare questa stessa annotazione sul secondo esemplare della ricevuta. In ogni caso, poichè non si può escludere a priori che il cliente possa smarrire o dimenticare a casa la ricevuta in precedenza rilasciatagli, è buona regola indicare sempre il nominativo del medesimo quando il documento viene computato inizialmente.
Le procedure consigliate mancano del supporto rappresentato dal "placet" dell'amministrazione finanziaria, ma ciò non deve scoraggiare il singolo operatore: è sufficiente infatti, per propria autotutela, chiedere all'ufficio Iva l'approvazione della procedura che si sta per adottare. Anche se non si otterrà risposta, risulterà comunque utile avere cointeressato la stessa amministrazione di una iniziativa procedurale che non altera la sostanza degli obblighi nel campo della certificazione fiscale.
Si suggerisce, infine, ai titolari di laboratori di lavanderia-tintoria colpiti da verbale di contestazione ancora non definitivi in via breve, di chiedere l'anullamento del verbale, facendo richiamo al quinto capoverso della premessa alla circolare 15 del 23 Luglio 1993, nel quale è testualmente detto: "In primo luogo si precisa che gli operatori economici, assoggettati già precedentemente al 1 Gennaio 1993 all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, possono continuare a operare sulla base delle disposizione, delle istruzioni e delle circolari e risoluzioni ministeriali a suo tempo diramate..". A questo riguardo, si tenga presente che la pronuncia ministeriale è stata adottata in attesa dell'emanazione del decreto di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 30 Dicembre 1991, n. 413, decreto che non risulta sia stato finora pubblicato.

Silvio Moroni
Alfredo Zaniboni

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