...dal Sole 24 ore del
20/02/1995 |
Doppia ricevuta in tintoria:
una all'acconto, una al saldo
Alcuni lettori segnalano che la Guardia di finanza sta effettuando numerosi
controlli concentrati sulle lavanderie-tintorie al servizio del pubblico,
verbalizzando, in più casi, la mancata emissione della ricevuta
fiscale a fronte del pagamento anticipato della prestazione.
Le violazioni riscontrate si possono ritenere involontarie in quanto originate
da un chiarimento ministeriale risalente al 1983 (la circolare n. 52 del
6 Giugno, successiva al Dm del 28 Gennaio) e superato dall'emanazione
del Dm 30 Marzo 1992, entrato in vigore il 1^ Gennaio 1993 e non sufficientemente
divulgato presso gli operatori del settore.
Recita infatti il comma 2 dell'articolo 1 del Dm 30 Marzo 1992, riguardante
le caratteristiche dei vari tipi di certificazione: "La
ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare, utilizzando
stampati sostanzialmente conformi al modello A allegato al presente decreto,
all'atto del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, antecedente
o successivo al momento di ultimazione della prestazione e copia della
stessa deve essere consegnata contestualmente al cliente. In ogni caso,
all'atto dell'ultimazione della prestazione, deve essere rilasciata ricevuta
fiscale o fattura-ricevuta fiscale".
Questa disposizione normativa ha il merito di avere eliminato l'incongruenza
contenuta nel chiarimento ministeriale del 1983: l'annotazione a registro
iva della somma anticipata dal cliente era affidata alla buona volontà
del prestatore del servizio, mentre l'emissione della ricevuta fiscale
a prestazione ultimata avrebbe potuto restare un adempimento alquanto
aleatorio, perchè riscontrabile dalla Guardia di Finanza solo se
il cliente fosse stato intercettato in uscita dalla lavanderia-tintoria
con il pacco degli indumenti puliti.
Stabilito comunque che dal 1 Gennaio 1993 è obbligatorio emettere
e rilasciare la ricevuta fiscale nel momento in cui il cliente paga anticipatamente,
anche se in parte, il prezzo di qualsiasi prestazione a seguire, resta
da analizzare il reale significato del termine "in ogni caso"
inserito nel comma 2. Sembrerebbe, infatti, che sussista l'obbligo di
emettere e rilasciare una seconda ricevuta fiscale nel momento in cui
il cliente ritira la biancheria o i capi di vestiario per i quali ha prepagato
il prezzo del servizio. Tuttavia, tale procedura avrebbe comportato un
superfluo aggravio degli adempimenti che già numerosi incombono
in capo agli imprenditori artigiani.
Gli uffici ministeriali si sono probabilmente resi conto dell'incertezza
che può ingenerare la terminologia usata dal legislatore e opportunamente
hanno puntualizzato nella circolare del 23 Luglio 1993 che, qualora il
pagamento dell'intero corrispettivo venga effettuato anteriormente all'ultimazione
della prestazione, la ricevuta fiscale deve essere rilasciata solo all'atto
del pagamento del corrispettivo medesimo. Nell'ipotesi in cui venga effettuato
un pagamento parziale, la ricevuta fiscale deve essere emessa all'atto
del pagamento, limitatamente all'ammontare corrisposto, fermo restando,
all'ultimazione della prestazione, l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale
per il residuo ammontare pagato, avendo cura di indicare gli estremi delle
ricevute fiscali in precedenza emesse.
Il pur apprezzabile chiarimento ministeriale omette, peraltro, di considerare
e di tutelare la posizione del prestatore e del cliente nell'eventualità
del controllo volante della Guardia di Finanza "nelle
immediate adiacenze"del negozio. Ammesso che
il cliente, al momento del ritiro dei beni affidati alla lavanderia (ma
l'esempio vale per tutti i casi di prestazione di servizio), non sia in
grado per varie ragioni di esibire la ricevuta fiscale comprovante il
precedente saldo della prestazione, le giustificazioni verbali non potrebbero
essere prese in considerazione e scatterebbero perciò sanzioni
a carico di entrambi i corresponsabili.
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Così si può
dimostrare di essere OK con il fisco
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Alcuni accorgimenti possono essere utili per dimostrare, sul piano
fiscale, la correttezza del prestatore del servizio nel caso di una
verifica del tipo di cui abbiamo parlato sopra.
Nella ricevuta da emettere a fronte della riscossione del corrispettivo
è opportuno dettagliare la natura della prestazione richiesta
e gli eventuali beni affidati dal cliente e annotare la dicitura "Pagamento
anticipato per prestazione differita"; inoltre
il cliente dovrà essere avvertito che, all'atto del ritiro dei
beni o al termine del servizio ricevuto, è indispensabile che
egli sia in possesso della ricevuta fiscale, sulla quale il prestatore
apporrà poi un'ulteriore annotazione quale "Prestazione
ultimata il ... alle ore ...". Non si intravedono, invece,
motivi per riportare questa stessa annotazione sul secondo esemplare
della ricevuta. In ogni caso, poichè non si può escludere
a priori che il cliente possa smarrire o dimenticare a casa la ricevuta
in precedenza rilasciatagli, è buona regola indicare sempre il
nominativo del medesimo quando il documento viene computato inizialmente.
Le procedure consigliate mancano del supporto rappresentato dal "placet"
dell'amministrazione finanziaria, ma ciò non deve scoraggiare
il singolo operatore: è sufficiente infatti, per propria autotutela,
chiedere all'ufficio Iva l'approvazione della procedura che si sta per
adottare. Anche se non si otterrà risposta, risulterà
comunque utile avere cointeressato la stessa amministrazione di una
iniziativa procedurale che non altera la sostanza degli obblighi nel
campo della certificazione fiscale.
Si suggerisce, infine, ai titolari di laboratori di lavanderia-tintoria
colpiti da verbale di contestazione ancora non definitivi in via breve,
di chiedere l'anullamento del verbale, facendo richiamo al quinto capoverso
della premessa alla circolare 15 del 23 Luglio 1993, nel quale è
testualmente detto: "In primo
luogo si precisa che gli operatori economici, assoggettati già
precedentemente al 1 Gennaio 1993 all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi, possono continuare a operare sulla base delle disposizione,
delle istruzioni e delle circolari e risoluzioni ministeriali a suo
tempo diramate..". A questo riguardo, si tenga
presente che la pronuncia ministeriale è stata adottata in attesa
dell'emanazione del decreto di coordinamento di cui all'articolo 12,
comma 6, della legge 30 Dicembre 1991, n. 413, decreto che non risulta
sia stato finora pubblicato.
Silvio Moroni
Alfredo Zaniboni |
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